1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di un anno e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni. Tale licenza non costituisce titolo per l'acquisto di armi corte, né per la detenzione delle stesse»;
b) il comma 10 è abrogato.